Si deve riconoscere come essenziale la partecipazione di tutti i fedeli, in particolare dei laici, alla missione della comunità cristiana e alla programmazione del lavoro pastorale. La partecipazione dei fede¬li alle scelte pastorali trae origine dalla loro incorporazione alla Chiesa che li abilita a partecipare realmente alla costruzione della comunità. Lo strumento a ciò adeguato è il Consiglio pastorale parrocchiale, vero organo di consulenza per le comuni decisioni pastorali e per l’attua¬zione del programma pastorale diocesano.

Il Consiglio Pastorale parrocchiale va costituito obbligatoria¬mente in ogni parrocchia o unità pastorale della diocesi. Eventuali eccezioni, ad esempio per l’esiguità della popolazione, dovranno esse¬re approvate dall’Ordinario diocesano (Cost. sin. 94,2).

Il Consiglio Pastorale parrocchiale ha una duplice valenza: da una parte esso è l’immagine della fraternità e della comunione eccle¬siale; dall’altra esso è lo strumento della riflessione e della comune decisione pastorale, dove il ministero della presidenza, proprio del Parroco, e la corresponsabilità di tutti i fedeli devono trovare la loro sintesi. (cfr. Costituz. sin. 94).

STATUTO DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

  1. In conformità al c. 536 CDC e alle Costituzioni sinodali (078¬100) in ogni Parrocchia è costituito il Consiglio pastorale parrocchiale, a norma del presente Statuto.
  2. Il Consiglio pastorale parrocchiale aiuta il parroco nella lettura della situazione della comunità parrocchiale, nella conseguente individuazione di obiettivi pastorali, nella scelta degli strumenti più adatti per perseguirli e nella verifica delle scelte messe in atto. A tale scopo sono rappresentate in esso le realtà pastorali operanti nella parrocchia.
  3. Il Consiglio pastorale parrocchiale è composto dal parroco e dagli eventuali vicari e collaboratori parrocchiali, da un rappresentante dei membri di istituti di vita consacrata (se vi sono) e da un numero di membri laici, proporzionato alle dimensioni della parrocchia, tenendo presente che una quota di membri laici superiore alla metà siano designati liberamente dalla comunità parrocchiale conformemente al regolamento allegato, una quota di membri laici non superiore ad un quarto siano nominati dal parroco.
  4. Il Consiglio pastorale parrocchiale ha durata quinquennale. Fatte salve situazioni particolari, da valutate con sapienza pastorale, i membri siano eletti non più di due volte consecutive.
  5. In caso di vacanza parrocchiale per trasferimento o per morte del parroco, il consiglio dura in carica fino alla scadenza naturale. In caso di vacanza per trasferimento, il parroco uscente convocherà per l’ultima volta il Consiglio alla presenza del Vicario di Zona per redigere una relazione di ‘consegna’ della comunità al suo successore e per affidare al Vicario di Zona la presidenza interinale.
  6. In caso di morte del parroco, il Vicario di Zona convocherà in maniera straordinaria il Consiglio tutte le volte che lo riterrà opportuno, soprattutto per addivenire ad un visione d’insieme della vita parrocchiale e predisporre gli elementi indispensabili per la consegna della parrocchia al nuovo parroco.
  7. Il presidente del Consiglio pastorale parrocchiale è il parroco che lo presiede abitualmente.
  8. Vicepresidente, che sostituisce il parroco in caso di sua assenza, è un laico eletto dall’assemblea. Fa, ordinariamente, il moderatore dell’assemblea.
  9. La Presidenza, composta dal Parroco e dal Vicepresidente, ha il compito di preparare e convocare le riunioni dell’assemblea, fissandone l’ordine del giorno; di coordinare il lavoro delle commissioni; di tradurre in atto le decisioni eventuali del consiglio; di decidere su questioni ordinarie urgenti.
  10. Il Segretario, nominato dal Presidente e scelto anche fuori dai membri dell’assemblea, ha il compito di preparare la lettera di convocazione delle riunioni, di stendere i verbali, di conservare tutti gli atti e documenti, di assicurare il collegamento con le varie realtà ecclesiali, di informare la comunità ai vari livelli. Non ha diritto di parola se non è membro del Consiglio. Svolge anche il compito di segretario della Presidenza.
  11. Il Vicepresidente modererà le diverse convocazioni concedendo la parola a norma di statuto e di regolamento.
  12. Le commissioni, permanenti o temporanee, hanno il compito di seguire più da vicino un settore particolare, in ordine alla realizzazione del piano pastorale. Secondo le costituzioni sinodali, in ogni parrocchia non devono mancare le commissioni pastorali della catechesi, della liturgia, della Caritas, della pastorale giovanile e della pastorale familiare. Opportunamente ogni commissione pastorale promuoverà gruppi operativi per l’animazione del settore competente, oppure li attuerà in proprio se le dimensioni della parrocchia così richiedono.
  13. Dove, per l’esiguità del Consiglio, non sia possibile costituire commissioni, siano nominati, tra i componenti il Consiglio pastorale parrocchiale, singoli responsabili per ognuno dei settori di pastorale.
  14. Qualora si renda necessaria la costituzione di altri organismi che esprimano l’attenzione della comunità parrocchiale a particolari settori della sua vita pastorale, siano essi promossi dal Parroco e dal Consiglio pastorale parrocchiale, cui spetta indirizzare, animare, coordinare e verificare la loro attività.
  15. I membri del Consiglio, indipendentemente dal titolo di presenza, costituiranno un solo ‘corpo’ e come tale saranno `ricevuti’ dal parroco e dagli altri sacerdoti. Ispireranno il loro lavoro, in particolare, a quanto recita la costituzione sinodale n. 95: “La funzione consultiva del Consiglio pastorale impegna i membri al senso di responsabilità in quanto esercizio del `consiglio’, uno dei doni dello Spirito Santo.
    Impegna parimenti il Parroco alla seria valutazione dei pareri e delle proposte, nell’ esercizio della sua responsabilità decisionale, in vista del bene comune della famiglia parrocchiale”.
  16. A sua volta, il parroco, che presiede ed è parte del Consiglio, abbia cura di promuovere una sintesi armonica delle diverse posizioni in un autentico spirito di comunione e fraternità ecclesiale.
  17. Qualora un Consiglio Pastorale parrocchiale prenda posizione su problemi che abbiano riflesso in ambito civile o portata più vasta dell’ordinaria conduzione delle attività pastorali della Parrocchia, abbia cura di consultare il Consiglio Pastorale zonale e, se del caso, il Consiglio Pastorale diocesano, per verificare l’opportunità delle iniziative e attuarle in spirito di comunione ecclesiale (costituz. sin. 96).
  18. L’elenco dei componenti del Consiglio pastorale parrocchiale sia comunicato in Curia; così ogni variazione.
  19. L’attività del Consiglio pastorale parrocchiale sia resa nota alla comunità mediante il bollettino parrocchiale o mediante lettura di un sunto del verbale da parte del segretario alle Messe della domenica.
  20. È diritto-dovere del Consiglio pastorale parrocchiale indicare il nominativo di un laico, anche estraneo al consiglio, quale membro del Consiglio Parrocchiale per gli affari economici.
  21. È diritto e dovere del Consiglio pastorale parrocchiale presentare la rosa di candidati per il Consiglio pastorale zonale richiesta dal Vicario di Zona.
  22. Il Consiglio pastorale parrocchiale adotterà il seguente regolamento.REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

Fase preparatoria

1. In vista della formazione del Consiglio pastorale parrocchiale, la comunità parrocchiale sia invitata a una conveniente riflessione sullo spirito e sugli orientamenti delle costituzioni sinodali, in particolare:
• sulla comunione ecclesiale e la cultura di comunione;
• sul ruolo degli organismi di partecipazione per l’unità nell’azione pastorale;
• sulla comunità parrocchiale, sul consiglio pastorale parrocchiale e sul consiglio pastorale per gli affari economici;
• sulla fisionomia personale e l’operosità di coloro che saran-no designati a comporre il Consiglio pastorale parrocchiale, così come è brevemente descritto all’articolo 2 del presente regolamento.
La riflessione sia sostenuta e accompagnata da momenti comu-nitari di preghiera (celebrazione della parola, Adorazione eucaristica).

Fase costitutiva

2. Possono far parte del consiglio pastorale, in qualità di membri designati e di membri eletti, tutte le persone battezzate di ambo i sessi che abbiano compiuto la maggiore età (CDC 97, 1; 98,1), canonicamente domiciliati nella parrocchia o operanti nelle attività parrocchiali. Ogni candidato deve qualificarsi per esemplarità di vita, per pratica cristiana, per amore alla chiesa e alla sua gerarchia, per spirito di comunione e di missionarietà.

3. Di norma si procede alla composizione del Consiglio pastorale attraverso elezioni.
La lista dei candidati eleggibili può essere predisposta nei modi seguenti:
• su presentazione da parte delle aggregazioni laicali cattoliche ecclesiali e dei gruppi pastorali presenti e operanti in parrocchia, che possono indicare non più di tre nominativi scelti tra i fedeli laici canonicamente domiciliati in parrocchia o stabilmente operanti in essa e che accettino la candidatura;
• su integrazione del parroco, previa accettazione della candidatura da parte dei designati.

La lista potrà essere predisposta con altro metodo, che però rifletta una reale partecipazione dei fedeli della parrocchia.

4. Alla Presidenza del Consiglio uscente spetta di provvedere alla costituzione della scheda e alle operazioni immediate per la elezione. Le elezioni del Consiglio pastorale parrocchiale si tengono in domenica, in occasione della celebrazione eucaristica. Ogni partecipante potrà esprimere un numero di preferenze precedentemente stabilito. Lo spoglio sarà tenuto dalla presidenza del Consiglio uscente. La composizione del consiglio sarà resa nota, in occasione della Messa festiva e sul Bollettino Parrocchiale, dopo che il parroco avrà raccolto l’accettazione di tutti membri e lo avrà integrato con quelli di propria competenza.

5. Si può procedere alla composizione del Consiglio pastorale anche in altro modo (ad esempio cooptazione dei membri da parte del parroco), solo in fase provvisoria o in considerazione di situazioni particolari della parrocchia. In questo caso la composizione del Consiglio rifletta una reale rappresentanza dei fedeli.

6. Appena costituito, l’assemblea eleggerà un laico di sua fiducia, non necessariamente membro del consiglio stesso, quale membro del Consiglio parrocchiale degli Affari Economici (Costituz. sin. 559,2).

Conduzione delle riunioni del Consiglio

7. Il consiglio è convocato dalla Presidenza con avviso spedito e recapitato a cura del segretario almeno sette giorni prima della riunione. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione dell’O.d.G. e la precisazione degli orari d’inizio e termine della riunione, e saranno allegati tutti quei documenti o sussidi utili ai fini della conoscenza e discussione dell’ordine del giorno.

8. La discussione è moderata dal vicepresidente. In apertura di seduta dopo la preghiera, è data lettura del verbale della seduta precedente. I consiglieri possono chiedere rettifiche o chiarimenti, dopo di che il verbale è approvato per alzata di mano. La presentazione degli argomenti all’O.d.G. è fatta dalla persona designata, che in merito avrà steso uno schema inviato in precedenza ai consiglieri con l’ordine del giorno. Esaurita la relazione i membri chiedono la parola per alzata di mano. Nessuno può prendere la parola sul medesimo argomento più di due volte. Successivamente il relatore riprende gli interventi.

9. Esaurita la discussione, è compito del Presidente raccogliere le possibili conclusioni o chiedere di passare alla votazione su chiari quesiti attinenti l’argomento. La votazione ha luogo per alzata di mano e a maggioranza semplice. È facoltà del Presidente o del suo delegato chiedere la votazione con maggioranza della metà più uno dei membri, al fine di salva guardare la comunione ecclesiale. Solo le votazioni riguardanti le persone avvengono per scrutinio segreto.

10. L’ordine del giorno termina con la voce ‘varie’ in riferimento alle quali il consigliere ha diritto di presentare interpellanze alla Presidenza nell’ambito di competenza del consiglio.

Commissioni

11. Le commissioni sono composte da un minimo di 3 persone. Possono far parte delle commissioni anche persone estranee al Consiglio. Ogni membro del consiglio si impegna a far parte di almeno una commissione. Ciascuna commissione elegge al suo interno un animatore e un segretario.

12. Le proposte formulate dalle commissioni sono comunicate alla presidenza e successivamente illustrate al Consiglio dal rispettivo animatore.