Statuto – Regolamento

  1. In conformità al c. 537 CDC e alle Costituzioni Sinodali (098099; 542574, segnatamente 559564) nella Parrocchia è costituito il Consiglio parrocchiale per gli affari economici.
  2. Il Consiglio parrocchiale per gli affari economici è costituito:
    • dal Parroco che lo presiede in quanto legale rappresentante e unico amministratore della Parrocchia;
    • dal Vicario parrocchiale (o da un rappresentante dei Vicari parrocchiali dove la Parrocchia ne abbia più di uno);
    • da non meno di 3 e non più di 5 Consiglieri laici nominati dal parroco. Fra questi uno, però, viene scelto dal Consiglio pastorale parrocchiale.
  3. Dopo che il parroco ha verificato l’accettazione di tutti i membri, l’elenco dei componenti il Consiglio parrocchiale per gli affari economici sarà reso noto alla comunità parrocchiale con le stesse modalità del Consiglio pastorale, poi, tale elenco dovrà essere depositato in Curia; anche le successive variazioni andranno segnalate.
  4. Nell’ambito del Consiglio stesso, il parroco scelga un Segretario, che stenda il verbale delle riunioni nell’apposito registro dei verbali.
  5. Il Consiglio parrocchiale per gli affari economici ha durata quinquennale. Fatte salve situazioni particolari, da valutare con sapienza pastorale, i membri siano eletti non più di due volte consecutive.
  6. In caso di vacanza parrocchiale per trasferimento o per morte del parroco, il consiglio dura in carica fino alla scadenza naturale. In caso di vacanza per trasferimento, il parroco uscente convocherà per l’ultima volta il Consiglio alla presenza del Vicario di Zona per redarre una relazione di ‘consegna’ della situazione amministrativa al suo successore e per affidare al Vicario di Zona la presidenza interinale.
  7. In caso di morte del parroco, il Vicario di Zona convocherà in maniera straordinaria il Consiglio tutte le volte che lo riterrà opportuno, soprattutto per addivenire ad un visione d’insieme della vita economico-finanziaria e predisporre gli elementi indispensabili per la consegna della parrocchia al nuovo parroco.
  8. Il Consiglio parrocchiale per gli affari economici ha funzione consultiva, non deliberativa. Obbligatorio per ogni Parrocchia, è lo strumento di partecipazione per la cura pastorale dei beni e delle attività parrocchiali. Regolamentato dalle Costituzioni Sinodali e dalla normativa emanata dal Vescovo diocesano, il Consiglio parrocchiale per gli affari economici è destinato a offrire l’indispensabile aiuto al Parroco per le sue responsabilità in campo amministrativo.
    Pertanto i suoi compiti sono:
    • collaborare nella elaborazione del bilancio preventivo della Parrocchia, con riferimento sia alle voci di spesa sia ai mezzi di copertura delle stesse;
    • esaminare i libri contabili (non solo quelli dell’amministra-zione della chiesa, ma anche di altre casse di opere parrocchiali, come il registro cassa dell’Oratorio, del bar parrocchiale, delle collette diocesane, ecc.) e la relativa documentazione, per procedere poi all’approvazione del bilancio consultivo della Parrocchia;
    • partecipare alla elaborazione degli atti di straordinaria amministrazione esprimendo il proprio parere al Parroco che, in quanto legale rappresentante della Parrocchia, adotterà i provvedimenti del caso;
    • aggiornare periodicamente lo stato patrimoniale della Parrocchia e l’inventario dei beni mobili della stessa.
  9. Il Consiglio parrocchiale per gli affari economici ispirerà la propria attività al principio della trasparenza. In particolare renderà conto delle entrate e delle uscite al Consiglio pastorale parrocchiale e alla comunità parrocchiale mediante una relazione annuale.
  10. Tra il Consiglio pastorale e il Consiglio parrocchiale per gli affari economici devono essere mantenuti stretti rapporti, per consentire al Consiglio parrocchiale per gli affari economici di svolgere la propria funzione, nello spirito di un autentico servizio e di un effettivo sostegno alla vita e all’attività pastorale della comunità parrocchiale.
  11. In analogia con quanto stabilito per gli organismi diocesani, le questioni economiche relative alle opere straordinarie che com-portano rilevanza pastorale o esprimono scelte che modificano la struttura pastorale della parrocchia, siano esaminate prima dal Consiglio pastorale parrocchiale affinché esprima il parere di opportunità pastorale. Solo dopo, il Consiglio parrocchiale per gli affari economici passerà ad esaminare la fattibilità economica.
  12. Il Consiglio parrocchiale per gli affari economici viene convocato dal Parroco. Si riunirà almeno due volte l’anno, per l’approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo, e ogni volta che se ne ravvisi la necessità o l’opportunità, per spese eccedenti la competenza del parroco, fissata dall’Ordinario diocesano.
  13. I verbali delle riunioni devono essere sottoscritti dal Parroco e dal Segretario del Consiglio ed essere approvati nella seduta successiva.
  14. Copia del verbale, sottoscritta dai membri del Consiglio parrocchiale per gli affari economici, dovrà essere acclusa ai documenti che corredano la richiesta all’Ordinario delle necessarie autorizzazioni.
  15. Il bilancio consuntivo, debitamente firmato dal Parroco e controfirmato dai membri del Consiglio sarà presentato, entro i termini stabiliti dai competenti organismi di Curia, in duplice copia all’Ordinario diocesano, che lo farà esaminare al Consiglio diocesano per gli affari economici.
  16. Per gli atti di straordinaria amministrazione il parere del Consiglio parrocchiale per gli affari economici è obbligatorio, anche se non vincolante.
  17. I registri dell’amministrazione della Parrocchia, come pure i libretti bancari o di c.c. intestati alla parrocchia sono affidati solo al Parroco, anche se membri del Consiglio parrocchiale per gli affari economici hanno diritto di vederli.
  18. Il parroco comunichi al Vicario di Zona ove sono tenuti tali registri affinché in caso di suo impedimento il Vicario possa accedere ad essi.